STATUTO SOCIALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Articolo 1 – COSTITUZIONE, SCOPI E SEDE

  • E’ costituita a norma degli articoli 36 e segg. c.c. l’Associazione Sportiva Dilettantistica “MTB Extreme Alcantara”, nel seguito per brevità definita “l’Associazione”, con lo scopo di propagandare, promuovere e sviluppare la pratica dello sport del ciclismo, mediante la partecipazione a manifestazioni organizzate principalmente dall’ACSI (Associazione Centri Sportivi Italiani), dai suoi organi e/o da Enti autorizzati, in considerazione dei fondamentali fini sociali che così si intende realizzare;

  • Oltre all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, è compresa nello scopo sociale l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva. Si propone, inoltre, finalità sociali e culturali, di promuovere la formazione e l’avvio all’attività ciclistica anche attraverso l’organizzazione di corsi di formazione e di pratica. Si propone di rafforzare i vincoli di solidarietà umana attraverso iniziative sportive che coinvolgano scuole e simili. Di promuovere il territorio con l’organizzazione di eventi sportivi ed escursionistici sfruttando, ove possibile, contributi di enti pubblici e privati;

  • L’Associazione ha sede a Francavilla di Sicilia in via Regina Elena n. 67;

  • L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale ed esclude qualsiasi discriminazione religiosa, razziale o politica.

  • L’Associazione non ha scopo di lucro è pertanto ogni eventuale utile viene reinvestito nell’attività associativa per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalle legge.
    L’Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

  • L’attività dell’Associazione è regolata degli articoli 36 e segg. c.c. ed è svolta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato, nonché delle disposizioni e dei regolamenti emanati dalla federazione sportiva e/o Ente al quale è affiliata.

Articolo 2 – I SOCI E I RELATIVI DIRITTI E DOVERI

  • I soci hanno tutti i diritti relativi alla partecipazione all’attività associativa ed in particolare alla pratica sportiva.
    È esclusa la preventiva temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

  • Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, deputato a deliberare in merito.
    II Consiglio Direttivo delibera anche in merito all’esclusione dei soci a causa di azioni disonorevoli commesse entro e fuori dell’Associazione.

  • Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per le nomine degli organi direttivi dell’Associazione.
    In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà dei genitori.
    II genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’Associato minorenne.

  • Nelle assemblee a ciascun socio spetta un voto, a condizione che abbia raggiunto la maggiore età e – all’atto della convocazione – sia in regola con il pagamento delle quote associative.
    Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

  • Con delibera dell’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati a socio onorario Enti o persone che abbiano particolarmente meritato nei confronti dell’Associazione.
    I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote ed hanno diritto di partecipazione e non di voto nelle assemblee.

  • L’ammontare della quota associativa è determinata dal Consiglio Direttivo.

  • Le quote sociali sono intrasmissibili, ad eccezione del trasferimento per causa di mor­te. E’ esclusa la rivalutabilità della quota.

  • Tutti i soci possono essere eletti a tutte le cariche.
    Possono essere soci tutte le persone e/o Enti muniti di buona moralità, mentre non possono rivestire tale qualifica coloro che abbiano subito sanzioni anche presso altre Federazioni per illecito sportivo o frode sportiva.

Articolo 3 – GLI ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi dell’Associazione

  1. l’Assemblea generale dei soci;

  2. il Consiglio Direttivo;

  3. il Presidente;

  4. il Vice Presidente;

  5. il Segretario;

  6. il Tesoriere

Articolo 4 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

  • L’Assemblea è sovrana e deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto annuale;

  • La convocazione dell’Assemblea avviene su iniziativa del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto e deve essere effettuata nei venti giorni successivi alla delibera o alla richiesta;

  • La convocazione, con l’ordine del giorno, la data e la sede dell’Assemblea, deve essere comunicata al soci almeno cinque giorni prima della sua effettuazione, mediante affissione dell’avviso presso la sede sociale e nella bacheca in uso, se sussiste, recante quanto sopra descritto;

  • Trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza del Presidente o almeno del Vicepresidente e di qualsiasi numero di soci;

  • Possono partecipare all’Assemblea í soli soci maggiorenni in regola con il versamento della quota annua. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, solo un altro socio;

  • L’Assemblea ordinaria ha tutti i poteri consentiti, ad eccezione di quelli riservati all’Assemblea straordinaria o al Consiglio Direttivo;

  • L’Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche dello Statuto associativo e sullo scioglimento – liquidazione dell’Associazione;

  • Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria o straordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci presenti;

  • Per ogni assemblea deve essere redatto un verbale su un apposito libro, che deve restare a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.

Articolo 5 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

  • Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre componenti eletti dall’Assemblea. La determinazione in aumento del numero dei Consiglieri è atto assembleare che deve precedere l’elezione e può essere assunta nella stessa Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali;

  • II Consiglio Direttivo è eletto tra i soci a scrutinio segreto e a maggioranza semplice per un anno ed i suoi componenti possono essere rieletti indefinitamente;

  • II Consiglio Direttivo è l’organo che amministra l’Associazione con tutti i conseguenti poteri. Ogni anno determina l’importo delle quote associative e redige il rendiconto consuntivo;

  • II Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità;

  • II Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, e in caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente;

  • II Consiglio Direttivo è competente per le delibere di carattere economico e finanziario, inclusa la stipula di contratti di abbinamento e di sponsorizzazione, ed in merito all’ammissione e all’esclusione dei soci;

  • I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall’Associazione. Per i loro incarichi non avranno diritto ad alcun compenso;

  • II Consiglio può delegare determinate funzioni e/o incarichi ad alcuni suoi componenti;

  • Se durante il corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno a convocare l’Assemblea per sostituirli; in questo caso, i nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti;

  • II Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra a causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 6 – IL PRESIDENTE

II Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito; dura in carica un anno e può essere indefinitamente confermato nella carica. Egli ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi e la firma sociale; convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed usufruisce di tutti i poteri necessari a garantire il buon andamento della vita associativa, rispondendo del suo operato innanzi ai soci e nei confronti dei terzi. Per il suo incarico non avrà diritto ad alcun compenso.

Articolo 7 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione qualora la carica di Presidente si renda vacante temporaneamente e per il tempo necessario oppure definitivamente per eventuali dimissioni di questi o per gravi motivi di impedimento dello stesso; tale ruolo, nel caso della sostituzione definitiva sarà valido fino alla prima riunione del Consiglio Direttivo in cui verrà deliberato il ricorso all’Assemblea generale dei Soci per l’elezione di un nuovo elemento al suo interno.

Articolo 8 – IL SEGRETARIO

Il Segretario deve essere membro del Consiglio Direttivo, coordina tutte le attività dell’Associazione ed ogni questione concernente i rapporti tra l’associazione e i terzi. Redige i verbali e le deliberazioni degli organi statutari, ne cura con attenzione la trascrizione e la conservazione, provvede agli atti amministrativi, controfirma i verbali e i libri sottoscritti dal Presidente.

Articolo 9 – IL TESORIERE

Il Tesoriere deve essere membro del Consiglio Direttivo.

E’ responsabile della gestione finanziaria ed economica dell’associazione, in conformità e rispetto delle Leggi vigenti. Redige il bilancio di previsione completato da un programma annuale, oltre al conto consuntivo che viene accompagnato da una relazione finale sull’attività svolta, sottoposto all’assemblea generale ed approvato entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 – I CONSIGLIERI

I consiglieri fanno parte del Consiglio Direttivo, prendono parte attiva alle decisioni di questo; possono proporre e fare inserire punti all’ordine del giorno.

Articolo 11 – ESERCIZIO SOCIALE

  • L’esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo;

  • E’ obbligatoria la predisposizione annuale di un rendiconto economico e finanziario che il Consiglio Direttivo deve redigere e l’Assemblea ordinaria deve approvare entro 4 mesi dal termine dell’esercizio. Ogni rendiconto resta a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.

Articolo 12 – PATRIMONIO

  • I mezzi finanziari sono costituiti;

  • dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;

  • dai contributi di enti ed associazioni;

  • da lasciti e donazioni,

  • dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.

Articolo 13 – SCIOGLIMENTO E/O LIQUIDAZIONE

  • Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, con l’ap­provazione di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe;

  • Addivenendo lo scioglimento dell’Associazione, la conseguente delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi ai fini di pubblica utilità sportiva indicati dall’ACSI o dall’Ente al quale l’Associazione è affiliata;

  • In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere comunque devoluto ad altra associazione con finalità sportive analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie tra Associazione e soci, ovvero tra soci medesimi, saranno devolute al giudizio irrituale di un arbitro scelto di comune accordo; in mancanza di accordo, scelto dal Presidente del Comitato Provinciale dell’Ente al quale l’Associazione è affiliata.

In coerenza con quanto previsto nello Statuto, i presenti riuniti in assemblea, eleggono a Consiglieri i Signori:

  • Antonio Sgarlata

  • Filippo Grifò

  • Fabrizio Raneri

I Consiglieri così eletti eleggono a loro volta come Presidente il Consigliere Sig. Fabrizio Raneri il quale nomina come Vice Presidente e Tesoriere il Sig. Filippo Grifò.

Infine viene assegnato l’incarico di Segretario al Sig. Antonio Sgarlata.

Tutte le cariche scadono il 05 maggio 2020.

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